Responsabilità del Medico e della Struttura Sanitaria
La responsabilità medica è suddivisa in due grandi categorie che comprendono la
responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità del medico
dipendente.

Per quanto concerne la prima tipologia sia dottrina che giurisprudenza hanno a lungo dibattuto
per individuare e definire la natura del contratto che si conclude tra amministrazione sanitaria e paziente.
La dottrina pare oggi concorde nel definire il contratto concluso tra la A.U.S.L. ed il paziente come
contratto atipico di spedalità, avente ad oggetto una prestazione complessa e multidisciplinare,
nell'ambito della quale la prestazione del medico, quale ausiliari necessario del debitore nell'ottica dell'art.
1228 c.c., rappresenta una delle tante componenti.
Nell'ambito della responsabilità del medico dipendente, invece, questa può
essere in linea di massima ricondotta a tutti quei casi in cui il medico esegue la prestazione quale diretto
contraente del paziente, ovvero la esegue in adempimento della relazione di servizio con la struttura sanitaria
(diretto contraente del paziente).
Lo Studio Legale dell'Avvocato Alberto Santoli ha maturato nel corso degli anni una chiara e
precisa percezione delle problematiche relative alla cd malasanità e tale specifica
compentenza consente allo Studio di affrontare con completezza e serietà tutti i profili delle fattispecie
analizzate.
Lo Studio Legale Santoli è altresì supportato, sul piano medico
specialistico, da medici professionisti esterni in grado di valutare sul piano sia medico che
tecnico-giuridico, la sussistenza del nesso di causalità tra condotta del medico dipendente / struttura sanitaria e
danno subito.
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